Il caso
Un ufficio commercio comunale riceve via PEC (e non tramite portale SUAP) una comunicazione inviata da un commercialista, definita come integrazione di una pratica SUAP già avviata (SCIA per apertura di attività commerciale alimentare e non alimentare). Alla PEC è allegato un atto di affitto di ramo d’azienda, dal quale risulta che una società proprietaria di un ramo d’azienda intende concederlo in affitto a un’altra società, che subentrerebbe “ad ogni effetto” nella gestione e nella titolarità delle relative licenze e autorizzazioni (tra cui autorizzazione per commercio al minuto in sede fissa e autorizzazione di pubblico esercizio per somministrazione).
L’ufficio segnala di non accettare atti non trasmessi tramite SUAP e chiede se, invece della semplice integrazione via PEC, fosse necessario presentare una pratica SUAP di subentro.
La soluzione operativa
Ogni qual volta una azienda, anche se costituita da più rami di azienda, viene ceduta a titolo definitivo o in gestione, l’atto di trasferimento deve essere redatto ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile, atto pubblico oppure scrittura privata autenticata dal notaio. Se l’atto di trasferimento, come sembra indicare il quesito, si dovesse riferire a due diversi rami di azienda, ad esempio commercio su area privata e somministrazione di alimenti e bevande, l’interessato dovrà presentare al SUAP, tramite la specifica piattaforma, due diverse SCIA UNICA per il subingresso, indicando in tali segnalazioni gli estremi del contratto stipulato. Si consiglia di inviare tramite Pec al commercialista una comunicazione spiegando che necessita la presentazione di una SCIA unica da inoltrare tramite il portale Suap.
Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
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Riferimenti normativi
• Art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 – SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
• Art. 19-bis L. 241/1990 – SCIA unica e SCIA condizionata
• D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – SUAP (Sportello unico per le attività produttive)
• Art. 2556 c.c. – Forma dei contratti di trasferimento d’azienda (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
• D.lgs. 59/2010, art. 64 – Somministrazione di alimenti e bevande (subingresso)
• D.lgs. 114/1998, art. 26 – Subingresso nelle attività commerciali
• D.lgs. 222/2016, Tabella A – Regimi amministrativi (SCIA per subingresso)
📌 In sintesi
Nel caso di affitto di ramo d’azienda con subentro:
• il trasferimento deve essere formalizzato con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2556 c.c.);
• il subentrante deve presentare SCIA di subingresso (SCIA unica) tramite il portale SUAP, non tramite PEC;
• la trasmissione via PEC non è idonea a perfezionare il procedimento, in quanto il SUAP è canale esclusivo (D.P.R. 160/2010);
• in presenza di più attività (es. commercio + somministrazione) devono essere presentate più SCIA distinte, ciascuna per il relativo titolo;
• la comunicazione inviata come “integrazione” non può sostituire la pratica di subingresso, che ha natura autonoma;
➡️ In sintesi, l’affitto di ramo d’azienda comporta sempre un subingresso soggetto a SCIA SUAP, e non può essere gestito come semplice integrazione documentale via PEC.
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