Articolo T.U.L.P.S.
Articolo 69
TITOLO III – Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. (1) Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo. (2) (1) Funzione attribuita ai Comuni dal’1 gennaio 1978, dall’art. 19 del DPR 24/07/77, n. 616.
|
Violazione
Quale burattinaio (commediante, tenitore di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili) dava un piccolo trattenimento al pubblico in baracche o in locali provvisori senza la prescritta autorizzazione/autorizzazione più comunicazione |
Sanzioni
|
Atti da Redigere
|
Note Operative
a) Se la licenza è stata negata, sospesa o revocata la sanzione è prevista dal comma 2 dell’art. 666 del c.p. b) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99. c) Nel d.lgs. n. 222/2016, nella Tabella A, sezione 5, “Attività di spettacolo o intrattenimento”, l’art. 69 è richiamato solo in riferimento ai regimi amministrativi previsti per attività di spettacolo viaggiante |
Autorità amministrativa competente
Sindaco |
Devoluzione dei proventi
Stato tramite Concessionario del servizio riscossione dei tributi |
TI CONSIGLIAMO
I volumi Maggioli Editore per l’ufficio commercio
|
PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI PUBBLICA SICUREZZA • Commercio • Somministrazione • Tutela dei consumatori • Spettacoli e trattenimenti • Violazioni al TULPS • Giochi • Stranieri Il Prontuario costituisce un supporto pratico-operativo, completo e aggiornato, ideale per gli operatori di pubblica sicurezza, per gli addetti ai servizi di polizia amministrativa e vigilanza commerciale, per gli uffici comunali competenti in materia. |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento