ZES e commercio: nessuna deroga automatica ai piani urbanistici

TAR Puglia sez. III 27 febbraio 2026, n. 263

20 Marzo 2026
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La sentenza del TAR Puglia n. 263/2026 interviene su un tema centrale per enti locali e operatori economici: il rapporto tra autorizzazione unica nelle ZES e pianificazione urbanistica e commerciale. Il Collegio esclude qualsiasi automatismo derogatorio, affermando che l’insediamento di medie strutture di vendita resta subordinato agli strumenti comunali e regionali. La decisione ribadisce la centralità della discrezionalità pianificatoria e chiarisce che la direttiva servizi non può superare i limiti posti da esigenze di governo del territorio e tutela dell’equilibrio socio-economico locale.

Indice

Il caso: media struttura di vendita e diniego in ZES


La pronuncia trae origine dalla richiesta di una società di realizzare una media struttura di vendita (M3) in variante urbanistica, mediante autorizzazione unica nell’ambito della ZES interregionale adriatica. L’intervento, tuttavia, si collocava in area agricola e risultava incompatibile sia con il PRG sia con il documento strategico del commercio adottato dal Comune.

A fronte del diniego espresso in conferenza di servizi, la società ha contestato la decisione sostenendo, tra l’altro, la violazione della direttiva 2006/123/CE e delle norme nazionali in materia di liberalizzazione del mercato.

Il principio: nessun automatismo derogatorio nelle ZES


Il TAR Puglia respinge il ricorso con una motivazione netta: l’autorizzazione unica ex artt. 14 e 15 del d.l. n. 124/2023 non comporta alcuna deroga automatica alla pianificazione urbanistica e commerciale.

La norma, infatti, pur prevedendo effetti sostitutivi e, ove necessario, anche la variante urbanistica, richiede comunque la piena conformità dell’intervento alle normative di settore. Tra queste rientra espressamente la disciplina del commercio di cui al d.lgs. n. 114/1998, richiamata dallo stesso decreto ZES.

Ne deriva che la variante non è un effetto automatico della domanda, ma un esito eventuale subordinato alla compatibilità complessiva del progetto.

La centralità della pianificazione comunale


Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il riconoscimento della prevalenza degli strumenti comunali di pianificazione e programmazione commerciale.

Il Comune aveva legittimamente limitato l’insediamento delle strutture M3, consentendo solo M1 e M2 in specifiche zone urbanistiche. Tale scelta, secondo il TAR, non ha carattere anticoncorrenziale ma risponde a esigenze di equilibrio territoriale e dimensionamento del tessuto urbano.

Viene così ribadito un principio consolidato:
la pianificazione urbanistica e commerciale costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di evidenti vizi di illogicità o irrazionalità, che nel caso di specie non sono stati riscontrati.

Direttiva Bolkestein e limiti alla libertà economica


Particolarmente significativa è anche la parte della sentenza dedicata al rapporto con la direttiva servizi 2006/123/CE.

Il TAR chiarisce che la libertà di stabilimento e di esercizio dell’attività economica non è assoluta. Le norme europee, infatti, non impediscono agli enti pubblici di adottare misure di pianificazione territoriale e commerciale, purché non discriminatorie.

Richiamando anche la giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che:
la libertà economica deve confrontarsi con i “motivi imperativi di interesse generale”, tra cui rientrano la pianificazione urbanistica e la tutela dell’ambiente urbano.

Conferenza di servizi e prevalenza degli interessi territoriali


La decisione valorizza, inoltre, il ruolo della conferenza di servizi, evidenziando come i pareri negativi espressi da Comune e Regione – in quanto portatori di interessi territoriali primari – assumano carattere prevalente rispetto ai pareri tecnici settoriali.

Ne consegue la legittimità della determinazione conclusiva negativa, fondata su una valutazione complessiva dell’assetto territoriale e non su singoli profili tecnici.

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