Con Risposta ad Interpello 16 aprile 2024, n. 93, l’agenzia delle entrate risponde ad un quesito sul trattamento IVA per il trasporto turistico/ricreativo.
Nel caso specifico, l’istanza riguarda un’attività di trasporto urbano di persone senza forniture di servizi accessori, utilizzando veicoli diversi da quelli adibiti al servizio di taxi .
Il documento in sintesi:
- Le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con veicoli diversi da quelli adibiti al servizio di taxi sono soggette all’aliquota IVA del 10%. (n. 127 novies, Parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
- I biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale e non è necessaria la trasmissione telematica o la certificazione fiscale dei corrispettivi. (Articolo 12, Legge 30 dicembre 1991, n. 413)
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