Il caso: SCIA 2000 per eventi temporanei di pubblico spettacolo

Agibilità, ruolo della Commissione di vigilanza e destinazione d’uso dei locali nella gestione degli eventi occasionali

27 Gennaio 2026
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Indice

Il caso

Un Comune riceve una SCIA per evento temporaneo di pubblico spettacolo (c.d. SCIA 2000), presentata ai sensi del D.L. 201/2024, corredata da asseverazione tecnica.
L’ufficio si interroga su quattro profili operativi:
1. se la SCIA sostituisca il parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) e il rilascio dell’agibilità ex art. 80 TULPS;
2. se, a seguito della presentazione della SCIA, il Comune debba comunque rilasciare atti formali (licenza ex art. 68 TULPS o agibilità);
3. se, trattandosi di evento temporaneo, l’asseverazione del tecnico prescinda dalla destinazione urbanistico-edilizia dell’immobile;
4. se e quando la reiterazione degli eventi possa comportare la qualificazione stabile dell’immobile come locale di pubblico spettacolo.

La soluzione operativa

La SCIA, come indicato dalla legge 241/1990, sostituisce il titolo autorizzativo comunale denominato, ne consegue che dopo la presentazione della SCIA nessun atto dovrà essere redatto e rilasciato dall’amministrazione comunale; questa procedura vale anche per la asseverazione redatta dal tecnico che sostituisce il parere della agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS che dovrebbe rilasciare la commissione di vigilanza. L’ufficio però dovrà verificare che l’asseverazione del tecnico comprenda anche l’esplicita verifica e presenza di tutte le indicazioni di sicurezza che, in relazione alla tipologia di evento, sono contenute nella regola tecnica, tanto che la recente modifica dell’articolo 7, decreto legge 27 dicembre 2024 , n. 201, indica che l’amministrazione possa intervenire anche successivamente allo svolgimento dell’evento o anche in autotutela.
Relativamente al punto 3 ricordiamo che la SCIA di cui trattasi si riferisce ad un evento che termina alle ore 1 del giorno successivo alla presentazione e quindi non sembra che per un solo giorno si possa concretizzare la distrazione della destinazione d’uso dell’area o locale.
Circa il quesito indicato al punto 4 a nostro avviso dovrà essere l’ufficio comunale edilizia/urbanistica a individuare la frequenza del trattenimento che caratterizzi l’occasionalità tanto da non comportare la distrazione della destinazione dell’area o locale.

VOLUME + ILIBRO

Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive

Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.

 

Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024

Riferimenti normativi


D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, art. 7 – Regime semplificato per spettacoli dal vivo (SCIA “2000”)
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 38-bis – Semplificazioni per eventi temporanei
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19, 19-bis e 21-nonies – SCIA e poteri di controllo/autotutela
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 68 e 80 – Pubblico spettacolo e agibilità
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, artt. 141 e ss. – Commissioni di vigilanza
D.M. 19 agosto 1996 – Regola tecnica di prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo
D.P.R. 151/2011 – Prevenzione incendi (attività soggette, punto 65)
D.lgs. 222/2016, Tabella A – Regimi amministrativi
Normativa urbanistica ed edilizia comunale – Destinazione d’uso degli immobili

📌In sintesi


Per la SCIA per eventi temporanei di pubblico spettacolo (c.d. SCIA “2000”):
Effetti della SCIA
sostituisce: licenza ex art. 68 TULPS;
parere della Commissione di vigilanza;
l’asseverazione tecnica sostituisce la verifica di agibilità ex art. 80 TULPS;
non è necessario il rilascio di ulteriori atti formali da parte del Comune;
Poteri dell’amministrazione
il Comune mantiene poteri di controllo successivo;
può intervenire anche in autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990);
deve verificare completezza e correttezza dell’asseverazione tecnica;
Profili urbanistici
per eventi temporanei (entro le ore 1 del giorno successivo): non si configura, di regola, mutamento di destinazione d’uso;
Reiterazione degli eventi
la ripetizione frequente può far emergere: una destinazione di fatto a pubblico spettacolo;
la valutazione spetta all’ufficio edilizia/urbanistica;
in tal caso potrebbero rendersi necessari titoli ordinari (TULPS + agibilità);
➡️ In conclusione, la SCIA “2000” introduce un regime semplificato fondato sull’autoresponsabilità e sull’asseverazione tecnica, ma non esclude controlli successivi né valutazioni urbanistiche in caso di utilizzo reiterato.

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