Il caso: musica lirica in area pubblica con 300 partecipanti

Serve l’autorizzazione di pubblico spettacolo?

5 Giugno 2026
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Il caso


Un ente benefico presenta al Comune una richiesta per lo svolgimento di un evento consistente in esibizioni di musica lirica in area aperta, con la presenza prevista di circa 300 persone in piedi e senza l’installazione di tribune, palchi o altre strutture destinate al contenimento del pubblico.
L’amministrazione chiede di chiarire il corretto inquadramento dell’iniziativa sotto il profilo amministrativo e se, in considerazione del numero dei partecipanti, sia necessario prevedere personale addetto alla sicurezza in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa di settore.

La soluzione operativa


Se l’esibizione avviene in area pubblica con la presenza di circa 300 persone, e al riguardo non è chiaro il significato del percorso, salvo che non si tratti di una sorta di processione che si snoda su strade pubbliche, riteniamo che non necessiti di alcun titolo autorizzativo, salvo la certificazione di previsione di impatto acustico. Si dovranno invece attuare tutte le misure di sicurezza per i partecipanti anche in materia di circolazione stradale. Visto il consistente numero dei partecipanti, riteniamo che sarebbe opportuna la predisposizione di un piano della sicurezza attraverso il quale si impiegano, anche, steward addetti al contenimento del corteo. Si rimanda alla lettura della circolare Piantedosi del 18 luglio 2018.

Riferimenti normativi


Artt. 68 e  80 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) – La licenza di pubblico spettacolo non è generalmente richiesta per esibizioni musicali in area pubblica aperta prive di strutture destinate al contenimento del pubblico.
Legge n. 447/1995 – Resta necessario verificare gli adempimenti in materia di impatto acustico e le eventuali prescrizioni previste dalla normativa regionale e comunale.
Articolo 20 del Codice della strada – Devono essere valutate le misure di sicurezza e gli eventuali provvedimenti di regolazione della circolazione qualora l’evento interessi strade o aree aperte al traffico.
Direttiva del Ministero dell’Interno 18 luglio 2018 (Circolare Piantedosi) – Le misure di safety devono essere individuate in modo proporzionato alle caratteristiche dell’evento, al numero dei partecipanti e al livello di rischio.
D.M. 6 ottobre 2009 – L’impiego degli addetti ai servizi di controllo iscritti negli elenchi prefettizi non costituisce un obbligo automatico per manifestazioni musicali svolte in area pubblica aperta, ma deve essere valutato in relazione alla tipologia dell’evento.

In sintesi


✔️ L’esibizione musicale in area pubblica aperta, senza strutture di contenimento del pubblico, non richiede in linea generale la licenza di pubblico spettacolo prevista dagli articoli 68 e 80 TULPS.
✔️ Restano necessari gli adempimenti in materia di impatto acustico e l’adozione delle misure di safety e di gestione della viabilità eventualmente interessata dall’evento.
✔️ Per una manifestazione con circa 300 partecipanti è opportuna la predisposizione di un piano di sicurezza, mentre l’impiego di addetti alla sicurezza iscritti negli elenchi prefettizi non può ritenersi automaticamente obbligatorio.

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