Un’associazione non avente scopo di lucro (esempio Pro Loco) deve organizzare e gestire una manifestazione culturale patrocinata dal Comune e con il contributo dello stesso quale sostegno economico per le spese organizzative; la manifestazione deve svolgersi all’interno di un’area pubblica concessa dal Comune; nella stessa si devono esibire artisti per la cui partecipazione l’Associazione deve corrispondere un compenso monetario; è prevista la partecipazione di soggetti esercitanti l’attività di somministrazione e/o vendita alimenti e bevande (autobar, torroni) o generi non alimentari (venditore di palloncini) e di soggetti che non esercitano abitualmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (stessa o altra Associazione o persona fisica); l’accesso al pubblico non prevede il pagamento di un ticket d’ingresso ma prevede il pagamento di un ticket di degustazione. Domanda: La pratica per comunicare l’avvio della manifestazione temporanea di pubblico trattenimento e/o spettacolo deve essere presentata dall’Associazione presso il portale regionale SUAPEE, in quanto sono presenti procedimenti amministrativi connessi ad un’attività produttiva di beni e/o di servizi (artisti, soggetti esercitanti attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande o generi non alimentari), oppure semplicemente al protocollo dell’Ente in quanto l’organizzazione e la gestione della manifestazione è affidata all’ Associazione non avente scopo di lucro? Alle Associazioni non aventi scopo di lucro il suolo pubblico deve o può essere concesso gratuitamente?
Risposta:
Premesso che l’associazione per poter organizzare la manifestazione ma ancor più per ottenere finanziamenti pubblici dovrebbe essere iscritta al terzo settore; ciò premesso si tratta di attività di trattenimento svolto in forma imprenditoriale, sia perché svolta congiuntamente ad attività di somministrazione, vedi sentenza della Corte Costituzionale 56/1970, sia perché è previsto una sorta di biglietto di accesso per la consumazione, ovvero per una consumazione obbligatoria.
Sarà quindi necessario che l’interessato richieda ed ottenga la concessione del suolo pubblico, dovrà poi presentare domanda di rilascio di licenza di pubblico trattenimento, articolo 68 TULPS oppure presentare SCIA ai sensi dell’articolo 38 bis del DL 76/2020, sempre che la tipologia di trattenimento rientri fra quelle previste dalla citata normativa; in tale ipotesi la agibilità fino ad una capienza massima di 200 persone, potrà essere redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo. Potrà essere autorizzata la somministrazione temporanea in occasione dell’evento.
In ogni caso sarà necessario anche presentare la certificazione di corretto montaggio del palco, quella relativa alla messa a terra dell’impianto elettrico, la certificazione di previsione di impatto acustico e riteniamo, la autorizzazione in deroga delle emissioni rumorose.
Le istanze/Scia vanno presentate tramite SUAP e l’art.1, comma 832, della legge 160/2019 che ha introdotto il canone unico patrimoniale prevede che “Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: …. b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone ; c) con spettacoli viaggianti; d) per l’esercizio dell’attivita’ edilizia”.
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