Se pensiamo che la trasparenza amministrativa sia una porta girevole sempre aperta, la giurisprudenza non perde occasione per farci ricredere, mostrando che, a volte, la porta si chiude con garbo ma decisione, soprattutto quando qualcuno tenta di entrare… con un camion carico di richieste. Fra le pronunce più recenti, risulta particolarmente interessante la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/11/2024, n. 9470, la quale ha ribadito fondamentalmente l’orientamento secondo il quale l’accesso civico può essere negato quando assume carattere massivo e vessatorio, a configurare un vero e proprio abuso del diritto, ciò trattando, nella specie, di materia ambientale, matrice che la ricollega al precedente della medesima Sezione, 14 marzo 2023, n. 2635 e della Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9843, ivi espressamente richiamati, ove è ribadito, per l’appunto, che “In tema di accesso in materia ambientale è legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi.” e, inoltre, che “…il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull’effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente “ambientale” agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le “informazioni ambientali” da lui ricercate.”
E sorge spontanea una domanda che ormai da anni anima il dibattito tra operatori e studiosi del diritto amministrativo: il c.d. “accesso civico generalizzato” realizza definitivamente la “P.A. casa di vetro”?
La risposta, come dimostra la vicenda decisa dal Consiglio di Stato, con la sentenza testè citata, non può essere semplicistica né tantomeno affermativa in senso assoluto. Se da un lato l’accesso civico generalizzato è stato introdotto proprio per rafforzare la trasparenza e il controllo diffuso sull’azione amministrativa, dall’altro la giurisprudenza, ha progressivamente chiarito che tale strumento non può essere utilizzato in modo indiscriminato o addirittura strumentale.
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Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024
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