Il caso: due imprese, un solo locale

E’ possibile alternare bar e braceria con partite IVA diverse?

28 Gennaio 2026
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Il caso

Un’impresa già attiva svolge attività di bar all’interno di un locale regolarmente autorizzato.
Una seconda impresa, con partita IVA diversa, chiede di subentrare solo in fascia serale (dalle ore 18:00 alle 24:00) per svolgere attività di braceria/somministrazione di alimenti, utilizzando:
– gli stessi locali
– la stessa cucina
– gli stessi tavoli e spazi di somministrazione
L’ufficio si chiede se la coesistenza sia ammissibile e se la seconda impresa debba presentare una nuova notifica sanitaria.

La soluzione operativa


In linea di principio due esercizi possono coesistere nel medesimo locale non risultando una disposizione specifica che lo vieti, salvo ragioni di igiene, pubblica sicurezza ecc.  come indicato dall’articolo 3 del DL 138/2011 convertito con la legge 148/2011. 

 Nell’ipotesi che si tratti di due esercizi di somministrazione non ci dovranno essere porte divisorie dotate di serratura e per quanto attiene ai servizi igienici, anche se sarà necessario acquisire il parere della AUSL riteniamo che ogni esercizio dovrebbe dotarsi dei propri.

 Nel titolo autorizzativo dovrà essere indicata la superficie utilizzata di somministrazione, e ognuna delle due attività dovrà avere le sue attrezzature; l’accesso dall’esterno potrà anche essere unico; si rammenta che l’orario di esercizio rappresenta una libera scelta dell’esercente, che quindi potrà essere modificato in qualsiasi momento e quindi i due orari potrebbero anche  risultare i medesimi.

A ns parere è fondamentale il parere favorevole dell’Asl.

Riferimenti normativi


D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64 – Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 71 D.lgs. 59/2010 – Requisiti morali e professionali
D.l. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, conv. in L. 148/2011 – Principio di liberalizzazione delle attività economiche
Reg. CE n. 852/2004 – Igiene dei prodotti alimentari (notifica sanitaria)
D.lgs. 193/2007 – Controlli in materia di sicurezza alimentare
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 – SCIA
D.lgs. 222/2016, Tabella A – Regimi amministrativi
Normativa regionale e regolamenti comunali – Requisiti strutturali e igienico-sanitari
Linee guida e pareri ASL – Valutazioni igienico-sanitarie su compresenza di attività

📌In sintesi


Nel caso di due imprese che operano nello stesso locale:
Ammissibilità della coesistenza
non esiste un divieto generale di compresenza di più attività;
è ammessa in base al principio di liberalizzazione (art. 3 D.L. 138/2011);
resta subordinata al rispetto di: norme igienico-sanitarie;
sicurezza e sorvegliabilità;
Organizzazione degli spazi
le attività devono essere chiaramente distinguibili;
è necessario definire le superfici utilizzate da ciascun operatore;
possibile accesso comune dall’esterno;
attenzione a: servizi igienici (valutazione ASL);
utilizzo attrezzature (preferibilmente distinte o regolamentate);
Notifica sanitaria (ASL)
la seconda impresa deve presentare: propria notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004;
è fondamentale il parere dell’ASL sulla compatibilità dell’uso promiscuo di cucina e spazi;
Titoli amministrativi
ciascuna impresa deve essere titolare di propria SCIA per somministrazione;
gli orari possono essere differenziati ma anche coincidenti;
➡️ In conclusione, la coesistenza è possibile, ma richiede una chiara separazione funzionale delle attività e una valutazione sanitaria puntuale, che rappresenta l’elemento decisivo per la legittimità dell’assetto organizzativo.

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