Con il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026, l’Italia recepisce la direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, introducendo un significativo rafforzamento del sistema repressivo contro i crimini ambientali. Il provvedimento modifica il codice penale, amplia le aggravanti per i delitti ambientali, introduce il nuovo reato di “commercio di prodotti inquinanti” e interviene anche sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Il decreto istituisce inoltre un Sistema nazionale di coordinamento contro la criminalità ambientale presso la Procura generale della Cassazione e prevede l’adozione di una Strategia nazionale di contrasto ai reati ambientali entro il 2027. Le novità coinvolgono direttamente autorità giudiziarie, forze di polizia, enti locali e operatori economici, rafforzando l’approccio integrato alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Indice
Un nuovo quadro europeo per la repressione dei reati ambientali
Con il decreto legislativo n. 81/2026 il legislatore italiano dà attuazione alla direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzata a rafforzare la tutela penale dell’ambiente attraverso un sistema sanzionatorio più incisivo e omogeneo nei diversi Stati membri.
Il provvedimento interviene su molteplici fronti: modifica il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato, amplia le aggravanti ambientali, rafforza la responsabilità degli enti e crea nuovi strumenti di coordinamento investigativo.
La riforma si inserisce nel più ampio processo europeo di contrasto alla criminalità ambientale, fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti sotto il profilo economico e organizzativo, spesso con collegamenti con la criminalità organizzata e con traffici transnazionali.
Tra gli obiettivi dichiarati della direttiva europea vi sono il miglioramento dell’efficacia delle indagini, l’armonizzazione delle sanzioni e il rafforzamento della prevenzione attraverso strumenti di coordinamento istituzionale.
Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti
Uno degli interventi più significativi riguarda l’introduzione del nuovo articolo 452-bis.1 del codice penale, rubricato “Commercio di prodotti inquinanti”.
La nuova disposizione punisce chiunque immetta abusivamente sul mercato o metta in circolazione prodotti il cui utilizzo provochi una compromissione significativa e misurabile:
• delle acque;
• dell’aria;
• del suolo o del sottosuolo;
• di ecosistemi;
• habitat;
• biodiversità;
• flora o fauna.
Il legislatore estende così l’area del penalmente rilevante anche alla fase commerciale e distributiva dei prodotti potenzialmente dannosi per l’ambiente, superando un approccio limitato ai soli scarichi o smaltimenti illeciti.
La norma prevede aggravanti specifiche nel caso in cui:
• vi sia pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
• il danno riguardi aree protette;
• siano coinvolte specie protette;
• l’inquinamento produca effetti durevoli.
Particolarmente rilevante appare anche il riferimento agli habitat naturali e agli ecosistemi di grandi dimensioni, concetti espressamente definiti dal decreto per adeguare il lessico normativo italiano agli standard europei.
Modifiche al delitto di inquinamento ambientale
Il decreto interviene anche sull’articolo 452-bis del codice penale, relativo all’inquinamento ambientale, ampliandone la portata applicativa.
Tra le principali novità figura l’introduzione di aggravanti specifiche quando il danno riguarda:
• habitat naturali;
• ecosistemi di dimensioni rilevanti;
• ecosistemi con effetti durevoli;
• aree sottoposte a vincolo ambientale o paesaggistico.
È inoltre previsto un aggravamento della pena quando l’inquinamento provochi la distruzione di habitat all’interno di aree protette o sottoposte a tutela paesaggistica.
Di particolare interesse operativo è anche il nuovo articolo 452-quinquiesdecies del codice penale, che introduce una definizione estesa del concetto di “abusivamente”.
Secondo il legislatore, il requisito dell’abusività ricorre non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche:
• in caso di violazione della normativa europea ambientale;
• in violazione di norme amministrative o regolamentari;
• quando l’autorizzazione sia stata ottenuta fraudolentemente.
Si tratta di una precisazione destinata ad avere un impatto significativo nell’attività investigativa e processuale, poiché amplia il perimetro delle condotte penalmente rilevanti.
Responsabilità degli enti e sanzioni più severe
Il decreto modifica anche il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo sull’articolo 25-undecies.
Le novità riguardano sia l’inserimento dei nuovi reati ambientali tra quelli presupposto della responsabilità dell’ente, sia l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie.
In particolare:
• aumentano le quote applicabili per i reati ambientali aggravati;
• vengono introdotte sanzioni specifiche per i reati relativi a sostanze ozono-lesive e gas fluorurati;
• è prevista una responsabilità diretta delle imprese coinvolte nella produzione o commercializzazione di prodotti inquinanti.
Il legislatore conferma così la centralità dei modelli organizzativi aziendali e dei sistemi di compliance ambientale, che assumono un ruolo sempre più strategico nella prevenzione del rischio penale.
Per le imprese operanti nei settori industriali, energetici, chimici e della gestione dei rifiuti, il decreto rappresenta un ulteriore rafforzamento degli obblighi di controllo interno e monitoraggio delle filiere produttive.
Coordinamento investigativo e strategia nazionale
Tra le innovazioni più rilevanti sul piano istituzionale vi è l’istituzione del “Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale” presso la Procura generale della Corte di cassazione.
Il nuovo organismo coinvolgerà:
• il Procuratore generale presso la Cassazione;
• i Procuratori generali presso le Corti d’appello;
• la Procura nazionale antimafia.
L’obiettivo è migliorare il coordinamento investigativo e favorire la condivisione di informazioni, protocolli operativi e buone pratiche tra le diverse autorità coinvolte nel contrasto ai reati ambientali.
Il decreto prevede inoltre che entro il 21 maggio 2027 venga adottata una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, destinata a definire priorità investigative, strumenti operativi e misure di prevenzione.
La Strategia dovrà contenere:
• obiettivi di politica criminale;
• modalità di coordinamento tra autorità;
• risorse necessarie;
• iniziative di formazione;
• misure per aumentare la consapevolezza ambientale dei cittadini.
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