Accesso agli atti amministrativi: la compressione semantica dell’istanza

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 4 Giugno 2026
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Il sistema dell’accesso agli atti – nella sua articolazione tripartita tra accesso procedimentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – è il presidio normativo della trasparenza amministrativa. È anche, come si è argomentato in precedenti contributi, il luogo in cui l’opacità algoritmica produce innegabilmente effetti gravi e poco visibili: non attraverso il malfunzionamento del sistema, ma attraverso il suo funzionamento normale.

Un classificatore che opera correttamente rispetto alle proprie regole interne, ma le cui regole interne non corrispondono al diritto che avrebbe dovuto applicare, non commette errori tecnici, produce vizi strutturali; sistematici, silenziosi, invisibili nel provvedimento finale che li incorpora senza nominarli.
Identificare questi vizi nella loro specificità non è un esercizio tassonomico fine a sé stesso: è la condizione necessaria per costruire una risposta che non si limiti al presidio formale – la responsabilità del funzionario, l’obbligo di motivazione, i rimedi giurisdizionali – ma intervenga esattamente nel punto in cui il vizio si produce, prima che il procedimento inizi e prima che qualsiasi presidio possa operare.
Se ne individuano cinque figure distinte per origine, per meccanismo e per effetti sulla posizione giuridica del richiedente. Esse condividono una struttura comune: il vizio si consuma nel momento anteriore all’avvio formale del procedimento, non lascia traccia documentale nel fascicolo, e il provvedimento finale lo incorpora senza rivelarlo. È il vizio che non si vede perché si è già consumato quando il procedimento, in senso proprio, comincia.

Il primo è la compressione semantica dell’istanza.

Il classificatore algoritmico riduce il testo della domanda a un insieme di parole chiave, perde le sfumature contestuali che determinano la qualificazione giuridica corretta e assegna il regime sulla base della corrispondenza statistica tra le parole identificate e le categorie predefinite nel sistema. Si consideri l’istanza formulata nei seguenti termini: “chiedo di accedere a tutti gli atti e documenti relativi al procedimento disciplinare avviato nei miei confronti, nonché alle istruttorie svolte dall’ufficio nell’ultimo triennio su fattispecie analoghe”. Il classificatore identifica “procedimento disciplinare” e assegna il regime dell’accesso procedimentale ex L. 241/1990 correttamente per la prima parte dell’istanza; ma la seconda parte – le istruttorie su fattispecie analoghe – non riguarda un procedimento in cui il richiedente è parte: riguarda atti di carattere generale, rispetto ai quali il richiedente potrebbe non avere l’interesse qualificato richiesto dall’accesso documentale, ma potrebbe avere titolo all’accesso generalizzato.
L’istanza è ibrida: richiede due regimi diversi per due categorie di documenti diverse. Il classificatore non lo rileva, assegna un regime unico e l’amministrazione risponde uniformemente, con la motivazione sbagliata per la metà sbagliata dell’istanza.

Questo non è un caso di scuola: è la struttura tipica delle istanze formulate da soggetti coinvolti in procedimenti complessi che intendono esercitare simultaneamente le prerogative difensive del procedimento che li riguarda e il diritto di cittadinanza alla conoscenza dell’azione pubblica più ampia.

L’istituto che serve loro è doppio; il classificatore gliene assegna uno solo.

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