a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l’esclusione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto; b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l’esclusione di quelle di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto;
c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
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