Con la sentenza n. 950 del 26 marzo 2026, il TAR Sicilia – sezione di Catania – interviene su un tema di particolare interesse per gli operatori della pubblica sicurezza e per gli uffici comunali coinvolti nei procedimenti autorizzatori in materia di attività pirotecniche. Il giudice amministrativo ha chiarito che il certificato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 101 del Regio Decreto n. 635/1940 costituisce un titolo autonomo rispetto alla successiva licenza di polizia per fabbricare o accendere fuochi artificiali. Secondo il TAR, la Prefettura non può negare l’accesso all’esame tecnico sulla base di valutazioni relative all’affidabilità soggettiva dell’interessato, trattandosi di verifiche che spettano esclusivamente alla fase autorizzatoria disciplinata dal TULPS. La decisione assume rilievo operativo per Prefetture, Questure, SUAP e operatori del settore pirotecnico, poiché delimita con precisione le competenze amministrative e i presupposti dei diversi titoli richiesti dalla normativa vigente.
Indice
La vicenda esaminata dal TAR Sicilia
La sentenza del TAR Sicilia – Catania, sez. I, n. 950 del 26 marzo 2026 affronta il caso di un soggetto che aveva richiesto alla Prefettura l’ammissione agli esami per il rilascio del certificato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 101 del Regio Decreto n. 635/1940, necessario per lo svolgimento di attività pirotecniche.
L’amministrazione prefettizia aveva però rigettato l’istanza facendo riferimento ai requisiti di affidabilità soggettiva previsti dagli articoli 11 e 43 del TULPS, ritenendo ostativa la situazione personale dell’interessato ai fini del rilascio del titolo.
Secondo il ricorrente, tuttavia, la Prefettura aveva confuso due momenti distinti del procedimento amministrativo: da un lato la verifica della capacità tecnica, dall’altro il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per esercitare concretamente l’attività di pirotecnico.
Il TAR ha accolto questa impostazione, annullando il provvedimento prefettizio e chiarendo che il certificato di idoneità tecnica costituisce un titolo autonomo rispetto alla licenza di polizia prevista dal medesimo articolo 101 TULPS.
La distinzione tra certificazione tecnica e licenza di polizia
Il cuore della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 101 del Regio Decreto n. 635/1940, regolamento di esecuzione del TULPS.
La norma disciplina due profili distinti:
• la licenza di pubblica sicurezza per fabbricare o accendere fuochi artificiali;
• il certificato di idoneità tecnica rilasciato previo accertamento delle competenze professionali dell’interessato.
Secondo il TAR, il certificato tecnico ha natura propedeutica ma autonoma rispetto alla licenza di polizia. Proprio questa autonomia impedisce all’amministrazione di anticipare nella fase tecnica le valutazioni relative all’affidabilità soggettiva dell’aspirante pirotecnico.
Il Collegio evidenzia che il legislatore ha volutamente separato:
• la verifica della preparazione tecnica;
• il controllo di pubblica sicurezza sull’affidabilità personale.
La sentenza richiama inoltre il comma 3 dell’articolo 101, che consente di sostituire il certificato prefettizio con un titolo equivalente rilasciato da laboratori governativi o centri militari specializzati. Tale previsione conferma, secondo i giudici, che il certificato tecnico non incorpora alcuna valutazione discrezionale in materia di ordine e sicurezza pubblica.
I requisiti soggettivi rilevano solo nella fase autorizzatoria
Un ulteriore passaggio centrale della pronuncia riguarda gli articoli 11 e 43 del TULPS, che disciplinano i requisiti soggettivi necessari per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.
Il TAR chiarisce che tali verifiche devono essere effettuate esclusivamente nella fase di rilascio della licenza per esercitare l’attività pirotecnica, non nella fase preliminare di accertamento tecnico.
La sentenza richiama, a sostegno di questa interpretazione, anche l’articolo 8 del decreto-legge n. 144/2005, relativo alla licenza per l’esercizio del mestiere di fochino. La norma distingue infatti:
• l’accertamento della capacità tecnica demandato alla Commissione tecnica provinciale;
• il nulla osta del Questore fondato sulle verifiche di affidabilità personale.
Secondo il TAR, la presenza di due verifiche separate conferma la necessità di evitare sovrapposizioni tra valutazioni tecniche e controlli di pubblica sicurezza.
In altri termini, il possesso della certificazione tecnica non attribuisce automaticamente il diritto a esercitare l’attività, ma rappresenta soltanto uno dei presupposti necessari per ottenere successivamente la licenza di polizia.
Le ricadute operative per Prefetture, SUAP e operatori
La decisione assume particolare interesse pratico per gli uffici amministrativi e per gli operatori coinvolti nei procedimenti autorizzatori in materia di esplosivi e attività pirotecniche.
Per le Prefetture, la sentenza delimita chiaramente l’ambito del procedimento relativo al certificato di idoneità tecnica, che deve concentrarsi esclusivamente sull’accertamento delle competenze professionali dell’interessato.
Per Questure e autorità di pubblica sicurezza, invece, restano ferme le verifiche in materia di affidabilità soggettiva ai fini del rilascio della licenza.
La pronuncia offre inoltre indicazioni utili anche ai SUAP comunali e agli operatori del settore, poiché ribadisce la necessità di distinguere correttamente:
• i titoli tecnici;
• le autorizzazioni di pubblica sicurezza;
• i controlli amministrativi;
• le verifiche soggettive.
Dal punto di vista sistematico, il TAR valorizza il principio di tipicità dei procedimenti amministrativi, evitando che valutazioni discrezionali vengano anticipate in fasi procedimentali prive di base normativa specifica.
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