Secondo il più recente arresto delle
Sezioni Unite della Cassazione civile, la sentenza 17 maggio 2017, n. 12332, «il principio della scissione degli effetti tra “notificante” e “notificato” va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostando la recettizietà dei medesimi, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di mancata comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine», ciò a prescindere dalla forma di partecipazione comunicativa utilizzata, attraverso cioè la cooperazione di terzi soggetti allo realizzazione dello scopo di portare l’atto alla conoscenza del destinatario.
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