Contributi per commercio e artigianato: certificazione obbligatoria entro il 30 giugno

Comunicato Ministero dell’Interno 20 maggio 2026

21 Maggio 2026
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Con il comunicato del 20 maggio 2026 il Ministero dell’Interno informa i Comuni interessati della disponibilità, all’interno del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali, della procedura telematica per l’invio della certificazione relativa alle agevolazioni concesse nel 2025 ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto-legge n. 34/2019. La misura riguarda i contributi destinati alla promozione dell’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei Comuni fino a 20 mila abitanti. La certificazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2026 e la mancata presentazione comporterà l’esclusione dal riparto del fondo statale relativo all’annualità 2025. Il comunicato richiama inoltre l’attenzione degli enti sulla corretta individuazione delle agevolazioni finanziabili e sulla durata quadriennale dei contributi previsti dalla normativa.

Indice

Agevolazioni ai piccoli Comuni: il Ministero attiva la certificazione 2025


Prosegue l’attività di monitoraggio ministeriale sulle misure di sostegno all’economia locale previste dall’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Con il comunicato del 20 maggio 2026, il Ministero dell’Interno ha reso noto che è disponibile, nell’area dedicata del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali, la certificazione telematica relativa alle agevolazioni concesse nell’anno 2025 dai Comuni interessati.

La procedura riguarda esclusivamente i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, con esclusione degli enti appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Gli enti dovranno trasmettere la certificazione entro il termine del 30 giugno 2026 utilizzando le credenziali già in uso per l’accesso alla piattaforma ministeriale.

Il Ministero richiama espressamente quanto previsto dall’articolo 2 del decreto interministeriale 29 dicembre 2022, precisando che la mancata trasmissione della certificazione comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2025.

La comunicazione assume particolare rilievo operativo per gli uffici commercio, tributi e ragioneria dei piccoli Comuni, chiamati a verificare correttamente le agevolazioni effettivamente riconducibili alla disciplina statale.

Cosa prevede l’articolo 30-ter del decreto Crescita


L’articolo 30-ter del decreto-legge n. 34/2019 è stato introdotto con l’obiettivo di favorire la rivitalizzazione economica dei piccoli centri attraverso incentivi destinati alle attività economiche locali.

La norma prevede la concessione di agevolazioni a favore di:
• esercizi commerciali;
• attività artigianali;
• imprese di servizi;

che procedano alla riapertura di attività esistenti oppure all’ampliamento di esercizi già operanti nel territorio comunale.

Il contributo consiste in un’agevolazione parametrata ai tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente alla richiesta.

Il comma 5 dell’articolo 30-ter, richiamato nel comunicato ministeriale, stabilisce infatti che:
“Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi”.

La misura del contributo può arrivare fino al 100% dell’importo dei tributi comunali versati.

Si tratta quindi di uno strumento finalizzato a incentivare la permanenza e il rafforzamento del tessuto economico locale, soprattutto nei piccoli Comuni soggetti a fenomeni di desertificazione commerciale.

Certificazione limitata alle agevolazioni previste dalla legge


Uno dei passaggi più rilevanti del comunicato riguarda la delimitazione dell’ambito oggettivo della certificazione.

Il Ministero precisa infatti che devono essere inserite esclusivamente le agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto-legge n. 34/2019.

Restano invece escluse:
• le agevolazioni concesse in base ad altre disposizioni normative;
• i contributi introdotti autonomamente dai Comuni;
• eventuali riduzioni tributarie locali non riconducibili alla disciplina statale.

La puntualizzazione non è secondaria, poiché molti enti hanno adottato negli ultimi anni misure autonome di sostegno economico alle attività commerciali, soprattutto dopo la pandemia e durante le recenti crisi energetiche.

La certificazione ministeriale deve però riguardare esclusivamente le misure finanziate nell’ambito del fondo previsto dalla normativa statale.

Gli uffici comunali saranno pertanto chiamati a svolgere una verifica puntuale degli atti amministrativi adottati e della corretta imputazione delle agevolazioni.

Le conseguenze della mancata trasmissione


Il comunicato ministeriale assume particolare importanza anche sotto il profilo finanziario.

L’omessa trasmissione della certificazione entro il termine del 30 giugno 2026 comporterà infatti l’esclusione dal riparto del fondo relativo all’annualità 2025.

La previsione si inserisce nel sistema dei controlli introdotti per garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la tracciabilità delle agevolazioni erogate dagli enti locali.

Per i Comuni interessati diventa quindi essenziale:
• verificare le agevolazioni effettivamente concesse;
• controllare la documentazione amministrativa;
• predisporre correttamente la certificazione telematica;
• rispettare rigorosamente il termine ministeriale.

La gestione della misura richiede inoltre un coordinamento operativo tra uffici commercio, tributi, ragioneria e segreteria generale, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni dove le funzioni risultano spesso concentrate su personale numericamente limitato.

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