In particolare viene sostituita la lettera a) del comma 1 e vengono soppressi al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4); nella sostanza il decreto legge n.201/2011 ha eliminato la disposizione che:
· imponeva che il controllo doveva essere unificato, operato al massimo con cadenza semestrale, e con una durata massima di quindici giorni.
· prevedeva che gli atti compiuti in violazione delle disposizioni dell’articolo, costituivano per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare anche se si era accertato una violazione amministrativa. L’art. 7, nella nuova formulazione, stabilisce che il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento