Definizioni del Codice del consumo e pratiche commerciali ingannevoli dopo il D.lgs. 26/2023

Approfondimento di Enzo Maria Tripodi

9 Febbraio 2024
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on il d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, in attuazione della citata direttiva 2019/2161, sono state apportate ulteriori modifiche al Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).

Il decreto, anzitutto, aggiorna e modifica alcune definizioni, contenute negli artt. 18-45 del codice del consumo.

In particolare:

a) il “prodotto” è qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;

b) il “bene” include anche il bene mobile che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale;

c) il “contratto di servizi” include anche la fornitura di servizi digitali;

d) il “servizio digitale” è un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o accedervi in formato digitale, nonché un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.

Tra le definizioni nuove si segnalano:

1) la “classificazione”, ossia le modalità di presentazione di una lista di prodotti, che attiene alla rilevanza attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

2) il “mercato online” (cioè quello che è ben noto come marketplace) è un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parti di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.

Ulteriori modificazioni riguardano le pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21-23 del codice del consumo).

 

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