Eventi di intrattenimento senza licenza

Sanzioni e provvedimenti per le attività abusive

31 Ottobre 2024
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Il Caso


La Questura ha eseguito un controllo presso un pub, accertando lo svolgimento di un trattenimento danzante con diffusione sonora, privo di autorizzazione come confermato dal SUAP.
A seguito della violazione, è stata notificata al gestore una sanzione pecuniaria in base all’art. 666 CP. Si chiede quali provvedimenti o sanzioni accessorie debbano essere adottate dal Comune per regolare l’attività.

Soluzione operativa


1. Rilevazione e Inquadramento della Violazione

La mancanza di autorizzazione per l’organizzazione di eventi di intrattenimento pubblico, quali trattenimenti danzanti o con diffusione sonora, costituisce violazione dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Tale disposizione stabilisce che attività di spettacolo o intrattenimento, destinate a un pubblico indistinto, richiedono un’apposita licenza. In mancanza, la sanzione prevista dall’art. 666 CP consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 258 a euro 1.549.

2. Interventi dell’Ufficio Comunale Post-Accertamento

In seguito alla rilevazione della violazione da parte delle autorità di polizia, l’ufficio comunale competente deve attuare i seguenti interventi:
Cessazione Immediata dell’Attività: In base all’art. 666, comma 3, CP, è necessario emettere un provvedimento che imponga la cessazione immediata dell’attività abusivamente esercitata. Tale provvedimento è inteso a bloccare prontamente ogni ulteriore svolgimento di attività di intrattenimento in difetto di licenza.

3. Procedura di Ordinanza di Ingiunzione o Archiviazione

Terminati i termini previsti per la presentazione di eventuali memorie difensive, ossia trascorsi 30 giorni dalla notifica della violazione, l’ufficio comunale deve adottare una delle seguenti decisioni:
Ordinanza di Ingiunzione: Se, a seguito dell’istruttoria, si conferma l’irregolarità, l’ufficio procede con un’ordinanza ingiunzione, determinando l’importo della sanzione in base alla gravità della violazione, entro i limiti dell’importo edittale di cui all’art. 666 CP. Questa decisione tiene conto della specificità della violazione e della sua incidenza in termini di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.
Archiviazione: Qualora emergano elementi che giustifichino la non imputabilità della violazione, si può procedere all’archiviazione del caso, che richiede una documentata motivazione.

4. Riferimenti Normativi e Applicazione delle Sanzioni
La normativa di riferimento, l’art. 68 del TULPS, richiede per l’esercizio di trattenimenti danzanti pubblici un’autorizzazione preventiva. Inoltre, la sanzione prevista dall’art. 666 CP non ammette il pagamento in misura ridotta, quindi l’importo finale, in caso di ordinanza ingiunzione, deve essere determinato dall’ufficio entro il range stabilito, in considerazione della recidiva e della reiterazione della condotta abusiva.

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