Festa privata in un locale pubblico durante la sospensione dell’attività

Verifiche e sanzioni possibili

2 Dicembre 2024
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Il caso


Un locale pubblico ha notificato tramite SUAP, il 14 novembre 2024, la sospensione temporanea dell’attività. Il giorno successivo, lo stesso locale ha ospitato una festa privata con musica udibile all’esterno, protrattasi fino a tarda notte. Intervenuta su segnalazione, la pattuglia della polizia locale non è stata autorizzata ad accedere al locale, con la giustificazione che si trattava di una festa privata. Si richiede un chiarimento sulla possibile violazione di norme e sulle eventuali sanzioni applicabili.

La soluzione operativa


Accertamenti necessari

Per qualificare correttamente l’evento, sarebbe stato necessario assumere sommarie informazioni dai partecipanti alla festa.

I controlli avrebbero dovuto verificare:

► Se i partecipanti erano stati invitati personalmente, coerentemente con la natura di una festa privata.

►Se era stato richiesto un corrispettivo, anche solo a titolo di rimborso spese, elemento che farebbe configurare l’evento come un’attività aperta al pubblico.

L’interessato, dichiarando che si trattava di una festa privata, avrebbe potuto essere invitato a fornire un elenco degli invitati per confermare la natura riservata dell’evento.

Accesso al locale: i poteri di controllo

Un locale pubblico di somministrazione è in possesso di un titolo abilitante, come la SCIA o l’autorizzazione, che equivale alla licenza prevista dall’art. 86 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per effetto dell’art. 152, comma 2, del regolamento di esecuzione del TULPS.

In base all’art. 16 del TULPS, gli organi di controllo hanno il diritto di accedere agli esercizi pubblici in qualsiasi momento, anche durante l’orario di chiusura, per verificare eventuali irregolarità o abusi. In questo caso, il rifiuto di consentire l’accesso agli agenti potrebbe essere stato contestato come una violazione dell’obbligo di collaborazione previsto dal TULPS.

Sanzioni applicabili

Non è prevista una sanzione diretta per l’organizzazione di una festa privata in un locale pubblico, salvo che emergano elementi per qualificare l’evento come un’attività pubblica non autorizzata. Tuttavia, in caso di abusi o violazioni reiterate, il titolo abilitante può essere sospeso o revocato ai sensi dell’art. 10 del TULPS.

Inoltre, se la musica udibile all’esterno ha causato disturbo alla quiete pubblica, potrebbe configurarsi una violazione dell’art. 659 del Codice Penale, relativa al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

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