Risposta:
La disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 Ottobre 2020 non sembra lasciare spazio a interpretazioni diverse, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali (…) a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, rivendite dei generi di monopolio e edicole. Non sembrerebbe quindi, a parere di chi scrive, che oltre le deroghe espressamente previste dalla citata lettera ff) si possa consentire l’apertura di esercizi diversi rispetto a quelli previsti. Di questa natura è l’interpretazione data da Anci Toscana del 5 novembre nella quale si legge: “Sebbene per esercizio commerciale, ai sensi del Codice del Commercio, si intenda qualsiasi attività commerciale, sia in sede fissa che ambulante su aree pubbliche (art. 1 L.r. 62/2018), il successivo riferimento ad attività non tipicamente correlate ai mercati all’aperto (quali farmacie, edicole, presidi sanitari e tabacchi) potrebbe generare dubbi sull’applicazione del DPCM. Per una corretta interpretazione, si ritiene utile richiamare le disposizioni previste per le cosiddette zone rosse in cui il riferimento ai mercati risulta più chiaro: “sono chiusi [tutti i giorni] indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie.” Art.3, comma 4, lettera b).Quindi, considerati il principio di gradualità delle restrizioni del DPCM (in questo caso fine settimana e poi tutti i giorni), i principi di precauzione e di prevenzione, nonché la raccomandazione espressa di evitare assembramenti e spostamenti non necessari, si ritiene che la sospensione dei mercati nei giorni festivi e prefestivi (di cui al punto ff) dell’art. 1 comma 9) riguardi tutte le categorie merceologiche eccetto quelle alimentari.” Si è in attesa di un chiarimento del Ministero competente.
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