Risposta:
L’articolo 181 del DL 34/2020 al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ha stabilito che ai pubblici esercizi di somministrazione può essere concesso del suolo pubblico in deroga alle norme di carattere fiscale, edilizie ed eventualmente anche da eventuali vincoli ambientali, il tutto fino al 31 Ottobre 2020. La disposizione però intende favorire il rilascio della concessione, ma non a scapito di altri diritti eventualmente esistenti; non è però possibile fornire un parere esaustivo dal momento che non conosciamo il contesto urbano all’interno del quale è stata valutata la situazione, né se la chiusura della strada possa portare pregiudizio al transito dei mezzi di soccorso o comunque alla viabilità ordinaria ed in particolar modo quale sia concretamente il danno al diritto del titolare del passo carrabile, sempre che sia regolarmente autorizzato, ad utilizzare a pieno il proprio diritto di accesso alla proprietà laterale. Tutte queste considerazioni devono essere valutate in primo luogo da chi rilascia il parere e in secondo luogo da chi materialmente rilascerà la concessione di suolo pubblico. Si rammenta però che il DL 34/2020 ed in particolare l’articolo 181 si riferiscono principalmente a indicazioni di tipo fiscale e procedimentale, per cui dopo il 31 Ottobre 2020 il parere sulla viabilità non potrà che rimanere invariato, dato che ad esso non è prevista deroga.
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