IL CASO – somministrazione – suolo pubblico – parere – deroghe

4 Giugno 2020
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Nell’ambito dell’emergenza COVID-19 un pubblico esercizio ha chiesto al Comune l’occupazione del suolo pubblico con un plateatico annesso al locale di somministrazione alimenti e bevande (la richiesta è stata presentata con procedimento ordinario in SUAP prima del DL 34/2020). Acquisiti i pareri favorevoli del competente Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione all’esercente. L’occupazione concessa prevede un parziale restringimento della carreggiata stradale con il blocco al transito dei veicoli e il solo passaggio dei pedoni, interessando un accesso carraio ad un garage privato regolarmente autorizzato. L’accesso carraio, tuttavia, gode di un secondo “sbocco” su un’altra pubblica via attigua, dunque la chiusura parziale della strada da parte del plateatico non preclude del tutto, ma limita in parte, l’accesso al garage privato. Si chiede se l’amministrazione abbia operato correttamente nel bilanciamento tra gli interessi legittimi acquisiti dal titolare del passo carraio ed il titolare del pubblico esercizio, tenuto conto della particolare situazione economica in cui versano le imprese di pubblico esercizio e della palese volontà del legislatore di sostenere la ripresa economica (art. 181 DL 34/2020).

Risposta:

 L’articolo 181 del DL 34/2020 al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ha stabilito che ai pubblici esercizi di somministrazione può essere concesso del suolo pubblico in deroga alle norme di carattere fiscale, edilizie ed eventualmente anche da eventuali vincoli ambientali, il tutto fino al 31 Ottobre 2020. La disposizione però intende favorire il rilascio della concessione, ma non a scapito di altri diritti eventualmente esistenti; non è però possibile fornire un parere esaustivo dal momento che non conosciamo il contesto urbano all’interno del quale è stata valutata la situazione, né se la chiusura della strada possa portare pregiudizio al transito dei mezzi di soccorso o comunque alla viabilità ordinaria ed in particolar modo  quale sia concretamente il danno al diritto del titolare del passo carrabile, sempre che sia regolarmente autorizzato, ad utilizzare a pieno il proprio diritto di accesso alla proprietà laterale. Tutte queste considerazioni devono essere valutate in primo luogo da chi rilascia il parere e in secondo luogo da chi materialmente rilascerà la concessione di suolo pubblico. Si rammenta però che il DL 34/2020 ed in particolare l’articolo 181 si riferiscono principalmente a indicazioni di tipo fiscale e procedimentale, per cui dopo il 31 Ottobre 2020 il parere sulla viabilità non potrà che rimanere invariato, dato che ad esso non è prevista deroga.

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