Il caso: spettacoli dal vivo e SCIA semplificata

L’orientamento operativo per gli enti locali

25 Maggio 2026
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Il caso


Un Comune riceve la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la procedura semplificata prevista dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 201/2024, convertito dalla legge n. 16/2025, per uno spettacolo teatrale organizzato in area pubblica.

L’evento, con finalità culturali, prevede:
• una rappresentazione teatrale dal vivo;
• la presenza massima di 2.000 spettatori seduti;
• lo svolgimento entro le ore 1:00 del giorno successivo;
• l’utilizzo di un’area non soggetta a vincoli specifici.

Il quesito riguarda la possibilità di evitare la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sostituendo la verifica di agibilità prevista dall’art. 80 TULPS con una relazione tecnica asseverata allegata alla SCIA.

La soluzione operativa


L’art.7 comma 2 del D.L.201/2024 (Decreto cultura), come convertito dalla L. 16/2025 (così come aveva fatto in precedenza l’art. 38-bis) prevede l’applicazione di un regime semplificato per la «realizzazione di spettacoli dal vivo», senza citare e/o modificare gli articoli 68, 69 e 80 del TULPS né le voci da 77 a 80 della sezione V della tabella «A» allegata al D.lgs 222/2016.

Per gli spettacoli dal vivo che sono attività culturali, quindi, l’art.7 comma 2 è norma speciale che, pur senza disapplicare il TULPS, istituisce una nuova procedura legittimante che sostituisce, semplificandole, tutte quelle previste dallo stesso TULPS in materia di spettacoli e luoghi di pubblico spettacolo.

Con l’art.7 comma 2 lo svolgimento di spettacoli con finalità culturali destinati ad un massimo di 2.000 persone e che si svolgono tra le ore 8 e le ore 1 del giorno successivo in luoghi non vincolati, resta così soggetto soltanto alla presentazione di una SCIA ad efficacia immediata che sostituisce sia la SCIA o licenza previste dall’art.68 TULPS, che l’autorizzazione ricognitiva attestante l’avvenuta verifica della sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 80 TULPS.

In attesa di eventuali, successive integrazioni o di istruzioni ministeriali, la mancanza di indicazioni circa i contenuti della SCIA rende necessario fare riferimento, a livello applicativo, alla cosiddetta “direttiva Piantedosi” n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva, che richiama l’applicazione dei Decreti del Ministero dell’Interno 19/08/1996 e 18/03/1996 e prevede che l’organizzatore presenti il piano di emergenza.

In sintesi


• Gli spettacoli teatrali dal vivo fino a 2.000 partecipanti possono essere gestiti con SCIA semplificata.
• La procedura prevista dall’art. 7 D.L. 201/2024 sostituisce le autorizzazioni ex artt. 68 e 80 TULPS.
• Non è necessaria la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza.
• È obbligatoria la relazione tecnica asseverata con la documentazione di safety e security.
• Restano applicabili le prescrizioni della Direttiva Piantedosi del 18 luglio 2018.
• La semplificazione opera solo per spettacoli dal vivo con finalità culturali entro le ore 1:00.

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