» Domanda
Nel mese di settembre è previsto il posizionamento di alcuni spettacoli viaggianti nelle piazze comunali e non saranno previsti varchi o perimetrazioni delle aree. Si pensava quindi di riportare gli eventuali obblighi di verifica del green pass a carico dei singoli giostrai. Quali sono quindi gli obblighi a carico di questi ultimi?
DEVONO o POSSONO controllare il green pass agli utenti delle attrazioni se maggiori di anni 12?
Devono essere verificati anche i maggiori di anni 12 se accedono alle casse o all’interno dell’area dell’attrazione?
I gestori devono essere in possesso di certificazione verde e se si chi deve controllare questa fattispecie?
Il controllo del documento di identità può essere svolto solo dai pubblici ufficiali o anche dagli esercenti?
» Risposta
L’articolo 3 del DL 105/2021 che ha introdotto l’articolo 9 bis nel DL 52/2021 prevede al suo comma 1 lettera f) che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai centri termali, parchi tematici e di divertimento. Fermo restando che, a nostro avviso, sarebbe opportuno imporre ai gestori ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, la predisposizioni di uno specifico servizio di vigilanza a mezzo steward, l’accesso alle attrazioni potrà avvenire solamente da parte di coloro che maggiori dei 12 anni di età siano in possesso di green pass, documento che deve essere posseduto anche dal gestore e da tutti i suoi collaboratori presenti. L’articolo 13 comma 2 del DPCM 17 Giugno 2021, alla cui lettura si rinvia, indica che i titolari delle aziende il cui accesso sia limitato ai soli possessori del green pass, devono accertare direttamente, o attraverso i loro delegati formalmente incaricati, il possesso della certificazione e nel caso di fondato dubbio chiedere l’esibizione di un documento di identità da parte del soggetto che esibisce la certificazione.
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