IL CASO – trattenimento – agibilità – riduzione capienza

4 Luglio 2019
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Un locale di pubblico spettacolo (night club) autorizzato nel 2016 ex artt. 68 e 80 TULPS con una capienza massima di n. 300 posti chiede una riduzione a n. 100 presenze effettive da riportarsi nell’anzidetta autorizzazione in base ad un’autodichiarazione del gestore e conseguente “relazione tecnica” asseverata ma senza modifiche delle caratteristiche strutturali del night club e del dimensionamento delle sue uscite di sicurezza. Anche alla luce della circolare Min Interno N. 5832 del 4/6-2011, si chiede se si possa assecondare tale richiesta di riduzione dell’affollamento massimo sganciata dal rapporto con la superficie utile, tenendo conto che in tal modo la Commissione comunale di vigilanza non viene direttamente coinvolta nel procedimento.

Risposta:
 
L’esclusione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la certificazione di agibilità, prevista dall’articolo 141 comma 2 del regolamento del TULPS avviene per le capienza non superiori alle 200 persone, mentre il limite serve ad escludere uno degli elementi che prevedono l’obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi. La relazione del tecnico va bene ai fini della declassificazione dell’attività a 100 persone, ma dato che il precedente parere era stato espresso dalla commissione di vigilanza si suggerisce di portare a conoscenza i membri della commissione di tale insolita variazione.

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