Risposta:
Sulla base delle generiche informazioni fornite crediamo che si tratti di attività di trattenimento che necessita di rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del medesimo Testo Unico; sarà necessario anche la certificazione di previsione di impatto acustico e il rispetto delle limitazioni sanitarie di contrasto del covid dettate dalla conferenza delle regioni 21/75/CR2B/COV19 come indicate alla sua pagina 13. Si rammenta che l’art. 38 bis del D.L. 16 luglio 2020, n.76, articolo inserito dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, prevede che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione sia sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività. Riteniamo inoltre il rispetto della circolare Piantedosi del 18 luglio 1918 in materia di safety e security.
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