Il silenzio-assenso può formarsi anche in presenza di dichiarazioni non veritiere

Approfondimento di Salvio Biancardi

14 Febbraio 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il silenzio-assenso può formarsi anche in presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero. Dai contenuti della sentenza si ricava anche il principio in base al quale il silenzio-assenso non tiene luogo all’obbligo, per il pubblico funzionario, di adottare sempre un provvedimento esplicito. Lo rammenta il Consiglio di Stato (Sez. VI) nella sentenza 30 novembre 2023, n. 10383.

Il caso esaminato

Nel caso esaminato dai giudici un imprenditore agricolo aveva presentato una domanda per il rilascio di un certificato per poter avviare nel suo immobile l’attività agrituristica.
Decorso il periodo previsto dalla legge, l’interessato avviava opere di ristrutturazione di propri edifici agricoli che ad avviso della Regione potevano compromettere il requisito di ruralità del bene.
L’Agenzia delle Entrate, previa istruttoria, condividendo i dubbi della Regione, annullava l’accatastamento in autotutela con il risultato che le categorie catastali cambiavano.
Veniva quindi meno la qualifica di ruralità del bene ai fini fiscali e l’atto veniva notificato all’interessato.
Le valutazioni tardivamente prodotte dagli Enti coinvolti erano di fatto risultate determinanti per la Regione per definire l’esito inibitorio dell’istruttoria di competenza.
Di tale provvedimento l’interessato aveva chiesto l’annullamento al TAR, deducendo vari motivi di censura, tra i quali la formazione del silenzio assenso in data anteriore ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e della Regione, con conseguente inefficacia degli atti tardivi.
Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso e l’interessato aveva, quindi, presentato ricorso in appello.

 

>> Clicca qui per approfondire l’argomento con l’articolo di Salvio Biancardi