Il caso esaminato
Nel caso esaminato dai giudici un imprenditore agricolo aveva presentato una domanda per il rilascio di un certificato per poter avviare nel suo immobile l’attività agrituristica.
Decorso il periodo previsto dalla legge, l’interessato avviava opere di ristrutturazione di propri edifici agricoli che ad avviso della Regione potevano compromettere il requisito di ruralità del bene.
L’Agenzia delle Entrate, previa istruttoria, condividendo i dubbi della Regione, annullava l’accatastamento in autotutela con il risultato che le categorie catastali cambiavano.
Veniva quindi meno la qualifica di ruralità del bene ai fini fiscali e l’atto veniva notificato all’interessato.
Le valutazioni tardivamente prodotte dagli Enti coinvolti erano di fatto risultate determinanti per la Regione per definire l’esito inibitorio dell’istruttoria di competenza.
Di tale provvedimento l’interessato aveva chiesto l’annullamento al TAR, deducendo vari motivi di censura, tra i quali la formazione del silenzio assenso in data anteriore ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e della Regione, con conseguente inefficacia degli atti tardivi.
Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso e l’interessato aveva, quindi, presentato ricorso in appello.
>> Clicca qui per approfondire l’argomento con l’articolo di Salvio Biancardi
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento