In particolare, il giudizio ha avuto ad oggetto gli artt. 11 e 20 della L.R. Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia). Ai fini dell’odierna riflessione, tuttavia, a noi interessa il secondo, che modifica la L.R. Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante), introducendo l’art. 6-bis (Disposizioni per l’applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive).
La Consulta non cambia idea sul SUAP: la disciplina del procedimento unico è statale
Con la Sentenza n. 247 del 25 novembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la normativa regionale del Veneto in materia di SUAP, affermando che qualsiasi intervento del legislatore regionale che incida in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
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