La pubblicità dei prezzi nel commercio al dettaglio in sede fissa

Le modalità di esposizione dei prodotti negli esercizi di vendita

25 Ottobre 2023
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La pubblicità dei prezzi negli esercizi di vendita al dettaglio trova il suo riferimento normativo nell’art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo il quale:

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2. 

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura”.

Il comma 1 dell’articolo 14 prevede espressamente l’indicazione in modo chiaro e leggibile del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Dal contenuto del comma, quindi, emerge in modo inequivocabile la volontà del legislatore nazionale di stabilire una norma aperta, finalizzata ad affiancare allo strumento principale del cartello indicante il prezzo di vendita di un bene anche altri strumenti.

Lo scopo, appunto, è quello di garantire al consumatore medio la possibilità di individuare, in modo semplice e il più immediato possibile, il prezzo del bene che intende acquistare e di effettuare gli opportuni confronti di prezzo.

L’articolo 14, comma 2 del d.lgs. 114/1998 dispone, poi, che:

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo della indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte

Tale disposizione sta a significare che l’obbligo di indicare i prezzi risulta rispettato anche utilizzando un solo cartellino, purché si tratti di articoli identici e del medesimo valore, ossia nel caso che siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità.

Allo stesso modo, negli esercizi o nei reparti dei medesimi organizzati con il sistema della libera vendita, ossia quelli nei quali il consumatore circola liberamente fra i prodotti per scegliere quelli che lo interessano, l’obbligo di indicazione del prezzo va osservato per tutti i prodotti comunque esposti: pertanto l’obbligo di indicazione del prezzo, salvo restando quanto consentito grazie al disposto di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo, vale anche per i prodotti che si trovino esposti nelle scaffalature interne all’esercizio commerciale.

Il comma 3 dell’art. 14 dispone che:

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio risulti già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2”.

In questo caso è prevista la condizione della visibilità del prezzo, in aggiunta alla necessità che risulti indicato in modo chiaro e con caratteri ben leggibili.

Appare, al proposito, legittimo affermare che la disposizione consenta di escludere dall’obbligo di pubblicità, mediante l’utilizzo di cartellini, quei prodotti, quali i quotidiani o i periodici, il cui prezzo è indicato in prima pagina o in copertina, con la conseguenza che, ovunque siano esposti, il loro prezzo risulta facilmente visibile per il potenziale acquirente.

La disposizione in questione risulta, altresì, applicabile al caso della vendita di libri: anche in questo caso, infatti, il prezzo del prodotto è indicato sul retro della copertina e questa caratteristica consente di offrire sufficienti garanzie al consumatore rispetto a possibili alterazioni del prezzo.

 

 

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