Il TAR Campania ha stabilito che
l’errore sui requisiti soggettivi o oggettivi della SCIA/DIA, poiché frutto di una dichiarazione unilaterale,
non può comportare in favore del soggetto che la rende un affidamento vincolante per la parte pubblica che si limita a riceverla, per il solo fatto che quest’ultima non avrebbe esercitato i conseguenti poteri correttivi o inibitori, potendo tale omissione comportare un’eventuale responsabilità amministrativa, non già la sanatoria della SCIA/DIA mancante di un requisito essenziale.
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