L’attività di somministrazione temporanea

Approfondimento di Elena Fiore e Miranda Corradi

Modifica zoom
100%

L’art. 103 del t.u.l.p.s. prevedeva che “in occasione di fiere, feste e mercati o altre riunioni straordinarie di persone, l’autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio”; questa disposizione è stata abrogata dal d.P.R. n. 311/2001.

La legge n. 287/1991 non disciplina il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere e manifestazioni locali, mentre tale disciplina è, in genere, prevista dalle leggi regionali che regolano in modo autonomo queste attività.

Questa materia era disciplinata in parte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, oggi abrogata e sostituita dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che all’art. 70 stabilisce: “Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

Lo stesso decreto legislativo all’art. 4 precisa che “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Continua la lettura dell’approfondimento

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento