Le fiere commerciali su aree pubbliche

Approfondimento di Elena Fiore e Miranda Corradi

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L’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998 nel definire la fiera come “la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività”, indica il requisito fondamentale per poter effettuare l’attività di vendita in queste manifestazioni: gli operatori devono essere autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
E l’autorizzazione di cui trattasi è quella individuata dall’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, l’autorizzazione è rilasciata dal comune sede del posteggio secondo le indicazioni delle voci nn. 53 e 59 della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016; essa abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio nazionale;
b) per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, l’autorizzazione, secondo le indicazioni delle voci nn. 56 e 62 della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività; essa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Questa autorizzazione è oggi spesso sostituita con una SCIA dalla normativa regionale, anche se la Tabella A, allegata al d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016, alle voci nn. 53 e 56, prevede per l’avvio di questa attività di vendita il regime amministrativo della autorizzazione; le regioni, però, per il disposto dell’art. 5 di detto decreto, hanno facoltà di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

L’autorizzazione (o la SCIA) di tipologia B), per l’esercizio dell’attività di vendita in forma esclusivamente itinerante, abilita all’esercizio di questa attività su tutto il territorio nazionale; l’autorizzazione di tipologia A), per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, per quanto stabilito dall’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 114/1998 dovrebbe invece abilitare all’esercizio in forma itinerante esclusivamente sul territorio regionale cui appartiene il comune di rilascio, ma l’art. 34 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con l. n. 214/2011, dispone l’immediata abrogazione di alcune restrizioni all’attività di impresa e tra queste anche “il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area”; pertanto il titolare di autorizzazione di tipologia A) può effettuare l’attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche, sia di tipo B) che di tipo A) – sancisce poi il comma 6 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 – consente di partecipare alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

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