Nella misura in cui il numero dei titoli abilitativi su base autocertificata e/o asseverata sia oggi di gran lunga prevalente su quelli, in un inesorabile affermazione delle liberalizzazioni, le semplificazioni sempre più si estendono sul silenzio e/o sull’atteggiamento inerte della P.A., più o meno significative.
Il d.l. 31/05/2021, n. 77, c.d. decreto semplificazioni e recovery, all’art. 62, in rubrica Modifiche alla disciplina del silenzio assenso, ha inserito il comma 2-bis, nell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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