Ne consegue che anche in tale ipotesi sussiste la contraffazione del marchio e l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda.
Questo è quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 22 luglio 2009, n.17144.
Nella fattispecie Il titolare di un famoso marchio d’abbigliamento, dopo aver rilevato l’utilizzo su prodotti similari di un marchio che, foneticamente e graficamente, richiamava il proprio, agisce avverso il negoziante chiedendo e ottenendo in via cautelare l’inibitoria dell’uso di esso ed il sequestro dei prodotti.
Il convenuto contesta la propria legittimazione passiva ritenendo che l’unico responsabile della condotta lesiva fosse la ditta produttrice delle merci. Per tale motivo l’attore conviene in giudizio anche tale azienda, chiedendo l’accertamento della condotta illecita di entrambi, costituente concorrenza sleale e contraffazione, e la condanna al risarcimento dei danni.
La Suprema Corte, accoglie le richieste presentate dal soggetto leso e, dopo aver accertato l’esistenza di una condotta di contraffazione, ordina la cessazione della produzione, la distruzione dei prodotti e dispone la condanna al risarcimento dei danni.
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