Questa è la risposta formulata dal dipartimento dei vigili del fuoco del 19 maggio 2015 n. 5918 al quesito posto dalla direzione regionale per la Sicilia che chiedeva quali fossero i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del Dpr n. 151/2011.
In concreto si possono intendere manifestazioni temporanee quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
I tecnici della direzione dei vigili del fuoco ricordano che per le attività temporanee, infatti, “risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse”. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee su aree private o pubbliche è subordinato al rilascio dell’apposita autorizzazione.
Nel caso di svolgimento su area pubblica, con esclusione di quelle manifestazioni per le quali il comune concede un supporto di coorganizzazione, dovrà essere versata una cauzione a garanzia del ripristino e della pulizia dei luoghi.
Al termine della manifestazione e sulla base della verifica di polizia municipale relativamente alle condizioni dell’area, si procederà ad effettuare con apposito provvedimento lo svincolo cauzionale.
Il comune conclude l’istruttoria relativa all’autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione. L’organizzatore della manifestazioni è tenuto a presentare una Scia per lo svolgimento di una manifestazione in area pubblica o privata.
Va sempre indicato il programma della manifestazione temporanea.
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