Recenti interpretazioni ARAN per il personale

Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi ARAN dedicati al personale degli enti locali

29 Gennaio 2024
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Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi ARAN datati 31 gennaio 2024  dedicati al personale degli enti locali.

Indice

Orientamenti applicativi ARAN 311/1/2024 n. CFL251

 
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale prevista in materia di incarichi di elevata qualificazione ex artt. 16 e ss. del CCNL del 16.11.2022, si chiede se ancora sia prevista e quale sia la norma in vigore che regola l’attribuzione di un incarico di EQ al personale a tempo parziale.

Sulla questione si evidenzia che la regola attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% solo negli enti privi di dirigenza.

Orientamenti applicativi ARAN 31/1/2024 n. CFL252


Nel Titolo relativo alle relazioni sindacali contenuto nel CCNL del 16.11.2022, non si fa menzione della “Contrattazione integrativa di livello territoriale”. E’ ancora previsto questo livello di relazioni sindacali?

Si evidenzia che, come da consuetudine adottata in sede di rinnovi contrattuali, gli istituti che non richiedano interventi di aggiornamento e/o di modifica, non sono riscritti all’interno del nuovo testo contrattuale.
L’applicabilità delle previgenti norme contrattuali che non siano state disapplicate o sostituite dalle nuove norme è, poi, espressamente sancita nei rinnovi contrattuali, come indicazione di carattere generale.
Nel richiamato CCNL del 16.11.2022, questo principio è contenuto nell’art. 2, comma 8.
Applicando la richiamata norma, pertanto, l’istituto della Contrattazione integrativa di livello territoriale è attualmente ancora disciplinato dall’art. 9 del CCNL del 21 maggio 2018.

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