Il caso: vendita diretta su terreno agricolo di terzi

Quando è possibile e quale pratica presentare al Comune

6 Febbraio 2026
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Il caso


Una produttrice agricola intende avviare la vendita diretta dei propri prodotti installando un banchetto o un chiosco non permanente su un terreno agricolo che non appartiene alla sua azienda, ma è di proprietà di un’altra impresa agricola presente nel territorio comunale.
La domanda posta al Comune riguarda due aspetti operativi:
• se la vendita diretta sia ammessa anche su un’area privata esterna all’azienda agricola;
• quale pratica debba essere presentata allo sportello competente.

La soluzione operativa


I produttori agricoli possono effettuare la vendita dei loro prodotti su aree private, diverse da quelle facenti parte della propria azienda, a condizione che ne abbiano la disponibilità, come indicato dall’articolo 4 del D.lgs 228/2001.

Sarà quindi necessario che l’agricoltore sia dotato di un titolo che certifichi e consenta l’utilizzo del terreno sul quale si vuole avviare la vendita; sarà necessario che l’interessato presenti la comunicazione al comune dove è ubicata l’area che intende utilizzare, non potrà usufruire della esenzione da tale presentazione non essendo tale area  rientrante nell’ambito della propria azienda agricola.
L’eventuale collocazione di particolari strutture dovranno essere conformi alle norme edilizie.

Riferimenti normativi

Art. 4 D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Vendita diretta dei prodotti agricoli
Art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo
D.lgs. 114/1998, art. 4, comma 2, lett. d) – Esclusione della vendita diretta agricola dalla disciplina commerciale generale
D.lgs. 222/2016, Tabella A – Regimi amministrativi (comunicazione per vendita diretta)
Risoluzione Mipaaf n. 2855 del 7 agosto 2015 – Vendita su aree private nella disponibilità dell’imprenditore agricolo
• Normativa edilizia e urbanistica comunale (per eventuali strutture temporanee o chioschi)

📌In sintesi

Per avviare la vendita diretta di prodotti agricoli su area privata non appartenente all’azienda occorre:
• verificare la qualifica di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.);
• accertare la disponibilità giuridica dell’area (contratto, comodato, ecc.);
• presentare comunicazione al Comune competente ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 228/2001 (non opera l’esenzione prevista per la vendita in azienda);
• garantire che i prodotti siano prevalentemente di propria produzione;
• rispettare eventuali vincoli urbanistici ed edilizi per strutture (chioschi, banchetti);
• verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie per la vendita alimentare.
➡️ La vendita su area privata esterna è ammessa, ma perde il regime semplificato previsto per la vendita “in azienda” e richiede comunicazione al Comune.

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