Il ricorso alla variante urbanistica semplificata, regolata dall’articolo 8 del Dpr 160/2010 per edificare un nuovo insediamento produttivo (al netto delle fattispecie di ampliamento di quelli già esistenti) in contrasto con il piano regolatore o superando i limiti stabiliti, rappresenta una misura di carattere eccezionale e straordinario.
Tale strumento richiede un’interpretazione rigorosa e vincolante: lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) dell’amministrazione comunale è tenuto a motivare la scelta solo dopo un’attenta fase istruttoria che accerti i requisiti di legge.
Il punto di partenza fondamentale consiste nel verificare l’effettiva mancanza o carenza, all’interno del Piano Regolatore Generale (Prg), di zone già destinate all’insediamento di stabilimenti industriali. Questa analisi va condotta secondo parametri oggettivi, senza farsi condizionare dalle specifiche preferenze manifestate dall’operatore economico.
Sulla base di questi principi, il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, con la sentenza n. 834, ha confermato il provvedimento di un Comune che aveva negato l’autorizzazione per una struttura turistica in un’area classificata come agricola, data la palese difformità con la destinazione urbanistica della zona.
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La disciplina della variante urbanistica semplificata per impianti produttivi. Il ruolo del Suap
Approfondimento a cura della Redazione
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