Il caso: autorizzazione unica ambientale e industrie insalubri

Quando serve la classificazione di industria insalubre nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

17 Ottobre 2025
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Il caso


Un’azienda ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) un’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in sostituzione dei titoli abilitativi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), e) e g).
L’impianto oggetto della richiesta è destinato alla messa in riserva e al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, identificati con diversi codici CER (tra cui 15.01.01, 15.01.06, 17.04.01, 19.12.05, 20.01.39, ecc.).
Il SUAP ha chiesto se, ai fini del rilascio dell’A.U.A., l’impresa debba ottenere la classificazione di industria insalubre e, in caso affermativo, se tale classificazione debba precedere il rilascio dell’autorizzazione ambientale.

La soluzione operativa


L’elenco delle industrie insalubri è contenuta nell’allegato 1 al D.M. 05/09/1994 “Elenco industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” (G.U. n. 220 del 20/09/1994 – Suppl. Ord. N. 129). Se le lavorazioni o i materiali e sostanze detenuti/trattati rientrano in detto elenco, l’industria è  classificata insalubre (prima o seconda classe) e trovano applicazione gli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.), per la pericolosità che l’attività può avere sulla salute pubblica.
La classificazione CER non è appropriata  a tal fine in quanto identifica il rifiuto prodotto e serve ai fini del corretto smaltimento. Se l’attività rientra nell’elenco predetto, l’interessato deve  presentare al SUAP, almeno 15 giorni prima, la comunicazione di inizio dell’attività di industria insalubre con la necessaria documentazione; il Sindaco (titolare della funzione di massima autorità sanitaria del territorio), trasmetterà tramite i propri uffici all’ASL la documentazione per  acquisire il parere. In seguito effettuerà la presa d’atto prescrivendo le eventuali cautele a tutela della salute pubblica. Il procedimento di AUA e per la classificazione di industria insalubre, possono essere svolti contestualmente per ridurre i tempi, con il ricorso alla Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990, nell’ambito della quale, ogni Amministrazione coinvolta, rilascerà il parere o atto di assenso comunque denominato, di propria competenza.

VOLUME + ILIBRO

Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive

Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.

 

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