Nell’ambito del decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, in epigrafe Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , l’articolo 6 offre un’opportunità unica per gli enti pubblici di razionalizzare e semplificare la difesa degli atti amministrativi in giudizio.
Consentendo ai funzionari di difendere in giudizio gli atti da loro stessi istruiti, si assicura una competenza ineguagliabile nel merito, massimizzando le possibilità di successo nelle controversie relative alle sanzioni amministrative disciplinate dalla Legge 689/1981.
Questo approccio non solo presidia l’interesse pubblico, ma elimina anche l’onere di ricorrere a legali esterni o di aggravare l’avvocatura civica.
I funzionari competenti, già a conoscenza delle singole fattispecie, possono così concentrarsi sulla gestione diretta dei procedimenti, senza dover fornire elementi di fatto e di diritto a terzi.
Tale scelta si traduce in un risparmio significativo e in una maggiore efficienza, a costo zero.
È fondamentale, tuttavia, che tale compito sia affidato a funzionari dotati di elevata competenza giuridica ed esperienza.
In questo modo, l’ente pubblico può contare su una difesa efficace e coerente con gli interessi della collettività.
Si muova dal comma 1 dell’art. 22 della legge 24/11/1981, n. 689, Opposizione all’ordinanza-ingiunzione, come modificato dall’art. 97, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, unico sopravvissuto alle abrogazioni espresse operata dalla medesima disposizione.
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Come massimizzare l’efficacia della difesa nei giudizi minori attraverso i funzionari competenti
Approfondimento di Domenico Trombino
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