Risposta:
Il temporary shop altro non è che una attività, spesso di vicinato, che viene indicata come attiva solo per un periodo di tempo predeterminato; quindi una SCIA nella quale contestualmente l’interessato dichiara anche la data di cessazione. Il fatto che la SCIA sia stata presentata da una associazione non modifica i principi della norma che disciplina il commercio D.lgs 114/98, ovvero l’associazione dovrà iscriversi al registro delle imprese, possedere i requisiti morali e professionali se del caso, e rispettare tutte le norme edilizie ed urbanistiche previste. L’attività dovrà essere svolta direttamente dall’associazione ovvero gli scontrini fiscali dovranno riportare l’intestazione ed il numero di partita IVA dell’associazione stessa; nell’ipotesi invece che gli scontrini siano emessi dai 3 operatori su area pubblica presenti si tratterà di 3 esercizi commerciali abusivi e come tali dovranno essere sanzionati.
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