Il caso
Un Comune chiede chiarimenti su come distinguere, al di là della denominazione commerciale del locale, la semplice attività di somministrazione con diffusione sonora dall’esercizio di pubblico spettacolo o trattenimento soggetto agli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
In particolare, l’ufficio domanda quali siano gli elementi oggettivi cui fare riferimento per individuare il momento in cui un esercizio, pur qualificandosi come “bar”, svolge di fatto un’attività riconducibile alla disciplina del pubblico spettacolo, con conseguente necessità di titolo abilitativo e verifica di agibilità.
La soluzione operativa
L’articolo 80 del TULPS, che tratta del rilascio della agibilità, indica che non può essere rilasciata licenza di pubblico trattenimento prima che si sia fatto verificare da una commissione la solidità della struttura e la presenza di uscite pienamente idonee allo sgombero degli avventori. Sarà quindi necessario che l’esercente decida, in primo luogo se intende occasionalmente svolgere eventi di trattenimento e in tale ipotesi potrà avvalersi della SCIA disposta dall’articolo 68 comma 2 del TULPS rispettando i criteri previsti ( max 200 persone e termine oer 24.00). Nel caso il trattenimento avvenga con ripetuta frequenza sarà necessaria la licenza di cui all’articolo 68 comma 1 del TULPS.
Nel primo caso, trattandosi di capienza non inferiore alle 200 persone, la agibilità dovrà essere attestata da un tecnico abilitato, come indicato dall’articolo 141 comma 2 del regolamento del TULPS, il quale attesti che il locale risponde ai requisiti di sicurezza previsti dalla Regola Tecnica, approvata con DM 19/8/1996; in tale ipotesi si dovrà calcolare il massimo affollamento della sala, utilizzando i coefficienti del Decreto, e la capacità di deflusso da calcolare sulla base della presenza dei moduli e apertura verso l’uscita di tutte le porte esistenti.
Nel secondo caso il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 comma 1 necessiterà egualmente della verifica di agibilità, che potrà essere asseverata dal tecnico abilitato, nelle forme sopra indicate, fino ad un massimo di capienza di 200 persone, oltre tale soglia sarà necessario l’intervento della commissione di vigilanza. In questa ipotesi, superando stabilmente il numero di 100 persone si renderà necessaria anche la verifica di prevenzione incendi.
Riferimenti normativi
• Art. 68 TULPS (R.D. 773/1931) – Licenza per pubblici spettacoli e trattenimenti
• Art. 80 TULPS – Verifica di agibilità dei locali di pubblico spettacolo
• Art. 141 e 141-bis R.D. 635/1940 (Reg. TULPS) – Commissioni di vigilanza e verifiche tecniche
• Art. 68, comma 2 TULPS – SCIA per eventi temporanei (≤ 200 persone entro le ore 24)
• D.M. 19 agosto 1996 – Regola tecnica di prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo
• D.P.R. 151/2011 – Prevenzione incendi
• D.lgs. 59/2010, art. 64 – Somministrazione di alimenti e bevande
• D.lgs. 222/2016, Tabella A – Regimi amministrativi (SCIA/licenza spettacoli)
📌In sintesi
Per distinguere tra somministrazione con diffusione sonora e pubblico spettacolo:
• la denominazione del locale è irrilevante: conta l’attività concretamente svolta;
• si configura pubblico spettacolo/trattenimento quando vi è:
organizzazione di intrattenimento (musica dal vivo, DJ, esibizioni);
predisposizione di spazi dedicati (pista, palco, impianti);
richiamo di pubblico ulteriore rispetto alla normale clientela;
• in tali casi:
eventi occasionali → SCIA ex art. 68, comma 2 TULPS (≤ 200 persone, entro le 24);
attività abituale → licenza ex art. 68, comma 1 TULPS;
• è sempre necessaria la verifica di sicurezza ex art. 80 TULPS, con:
asseverazione tecnica fino a 200 persone (art. 141 Reg. TULPS);
Commissione di vigilanza oltre tale soglia;
• devono essere rispettati i requisiti della regola tecnica (DM 19/8/1996):
affollamento massimo;
vie di esodo;
moduli di uscita;
• sopra determinate soglie si applica anche la normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011);
➡️ In sintesi, si passa dalla semplice somministrazione al pubblico spettacolo quando l’attività assume carattere organizzato di intrattenimento, con conseguente obbligo di SCIA o licenza e verifica di agibilità.
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