In tema di accesso ai documenti amministrativi, l’istanza che comporti un’attività di elaborazione di dati da parte dell’amministrazione, non riferita a documenti già formati e detenuti, è inammissibile, in quanto esula dall’oggetto del diritto di accesso ex artt. 22 ss. L. n. 241/1990. Non può quindi imporsi alla P.A. un obbligo di “facere” consistente nella creazione ex novo di tabulati o report non preesistenti, né può ritenersi controinteressato colui che non subisca un pregiudizio diretto e concreto alla propria riservatezza ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. c), della medesima legge.
Lo ribadisce, da ultimo, la sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2025, n. 3774.
Tale pronuncia costituisce un’importante occasione per chiarire e ribadire i limiti oggettivi del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ossia quei confini che riguardano la natura stessa dei documenti richiesti, indipendentemente dal soggetto che formula l’istanza o dal suo interesse. In particolare, si intende per “limite oggettivo” tutto ciò che attiene all’oggetto materiale dell’accesso, ovvero:
• l’effettiva esistenza e disponibilità del documento presso l’amministrazione;
• la sua inerenza all’attività amministrativa, intesa in senso lato, anche se posta in essere da soggetti formalmente privati, ma investiti di pubbliche funzioni;
• la sua determinazione e concretizzazione, che deve escludere richieste esplorative, generiche o volte a ottenere elaborazioni nuove o valutazioni da parte della pubblica amministrazione.
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Il diritto d’accesso non crea, rivela: limiti oggettivi e nuove sfide dell’amministrazione trasparente
Approfondimento di Domenico Trombino
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