È curioso come, nel raffinato meccanismo scenico della legalità pubblica, persino il tempo – quell’entità che per i poeti fugge e per i filosofi è illusione – venga messo in riga da una disposizione di legge, costretto a scandire con puntualità burocratica il destino di attività intraprese, di interessi collettivi minacciati e di provvedimenti motivati.
Non c’è orologio svizzero che tenga: qui il legislatore ha deciso che sessanta giorni possano valere più di un secolo di riflessioni giuridiche se il pubblico ufficiale tarda a intervenire e che trenta giorni, concessi al privato per rimediare alle proprie mancanze, diventino improvvisamente un’eternità quando l’amministrazione è costretta ad attendere.
Questa coreografia di termini, interruzioni e sospensioni ricorda un minuetto settecentesco: un passo in avanti dell’amministrazione, un passo indietro del privato, un giro di sospensione e poi di nuovo il conteggio ricomincia, come se il tempo potesse davvero essere fermato e riavviato a piacimento.
La norma di cui al comma 3 dell’art. 19 della legge 241/90 instaura così un sistema di tutela bilanciata tra l’interesse pubblico (salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica e della difesa nazionale) e la posizione giuridica del privato che abbia intrapreso un’attività.
Il meccanismo temporale è il fulcro operativo: esso definisce gli obblighi dell’amministrazione competente, assegna margini correttivi all’interessato e disciplina gli effetti cautelari nei casi di pericolo o di attestazioni mendaci.
Di seguito si analizzano in dettaglio i singoli profili, le interazioni e i possibili esiti.
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La patologia della SCIA: tra norma e calendario, nel teatro dei tempi amministrativi
Approfondimento di Domenico Trombino
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