Lo ha rammentato il TAR Calabria, Catanzaro, nella sentenza n. 97 del 27 gennaio 2022.
Nel caso in questione un esercizio commerciale era stato oggetto di ispezione per il riscontro dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni sancite nella licenza di vendita, terminata con esito positivo.
A seguito di rapina nel locale, la Questura aveva sospeso al commerciante le licenze di vendita e riparazione, al minuto e per l’industria, delle armi comuni da sparo.
L’interessato aveva impugnato tale provvedimento di sospensione, avanzando istanza per ottenere copia del verbale ispettivo con il relativo materiale fotografico a lui utile “per motivi di giustizia”. Il commerciante aveva anche impugnato il diniego di accesso a tali atti emanato dalla medesima Questura. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 24 della l. 241/1990 e difetto di motivazione, illogicità manifesta e lesione del diritto di difesa.
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