Non è accoglibile l’istanza di accesso civico generalizzato se la richiesta è massiva, avendo ad oggetto un numero manifestamente oneroso e sproporzionato di documenti, la cui ostensione imporrebbe alla PA un irragionevole carico di lavoro. Lo ha precisato il TAR Lazio (Sez. IV-quater), nella sentenza del 3 aprile 2025, n. 6724.
La questione esaminata
Nel casso esaminato dai giudici, il ricorrente era un docente di ruolo dell’amministrazione scolastica statale ed in forza dei requisiti posseduti aveva preso parte ad una procedura di selezione, collocandosi nella posizione 1673.
Il concorrente, ritenendo errata la determinazione complessiva del punteggio attribuito, presentava istanza di accesso chiedendo:
a) copia delle dichiarazioni relative ai titoli culturali, di servizio e professionali inviate dai candidati che precedevano il ricorrente in graduatoria;
b) copia della documentazione/verbale relativa alla valutazione e verifica del punteggio titoli riconosciuti ad ogni candidato da parte del Ministero dell’Istruzione, specificando il singolo punteggio attribuito per ogni titolo culturale, di servizio e professionale.
L’amministrazione restava inerte e l’interessato impugnava il silenzio formatosi.
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