Il decreto, ha premesso che il potere di ordinanza regionale è stato esercitato in funzione della tutela della salute, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali.
L’ordinanza richiama, al riguardo, l’art. 3, primo comma, d.l. 19 del 2020, laddove si stabilisce che le Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Ha aggiunto il decreto che con la previsione impugnata da alcune organizzazioni sindacali l’ordinanza regionale, disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel d.P.C.M. citt., ha ampliato, anziché restringere, le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un d.P.C.M. che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche.
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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