Un cittadino ha inviato al SUAP la “SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)” con relativa domanda di occupazione suolo pubblico per fare un dj set con palco annesso senza alcun pagamento di biglietto.
In tal caso, un privato che non è rappresentante di un’Associazione né di un’impresa, può fare questo tipo di Segnalazione?
Risposta:
In primo luogo si osserva che la SCIA prevista dall’articolo 68 comma 2 del TULPS per trattenimenti che terminano entro le ore 24 del medesimo giorno di presentazione della SCIA deve necessariamente seguire il rilascio e il pagamento della concessione di suolo pubblico e quindi la Scia deve essere presentata solo dopo che si è ottenuta detta concessione.
Inoltre, eventualmente, dopo aver ottenuto, se del caso, la concessione del suolo pubblico previo relativo pagamento, l’interessato dovrà provvedere a inviare l’attestazione relativa al corretto montaggio del palco, la certificazione di messa a terra dell’impianto elettrico e la certificazione di previsione di impatto acustico se non addirittura, sulla base dell’emissione di rumorosità, la richiesta e se del caso il rilascio dell’autorizzazione in deroga all’emissione del rumore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore. La Corte Costituzionale argomenta questa sua decisione sull’’art. 17 della Costituzione che dispone “ i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.” Per luogo pubblico si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente. Per luogo aperto al pubblico si intende quello nel quale l’accesso è possibile solo dopo l’espletamento di particolari formalità quali il pagamento del biglietto, l’esibizione dell’invito ecc…
A ns parere quindi in un luogo pubblico, qual è una piazza, dove chiunque può accedere senza alcuna formalità, questa sentenza non dovrebbe trovare applicazione e quindi necessita la licenza di cui all’art. 68 tulps ovvero la Scia nei casi previsti dallo stesso art. 68 ovvero dall’art. 38 bis dal DL 76/2020 Si tratta comunque di un’interpretazione personale dettata anche da motivi di opportunità in quanto essendovi un titolare della licenza/SCIA o suo rappresentante sempre presente questi dovrà e potrà vigilare sulla sicurezza delle persone intervenute, anche se nel caso proposto dal quesito riteniamo che sarebbe necessario, in relazione al numero previsto dei partecipanti, alla dimensione dell’area utilizzata e delle esistenti vie di fuga, dotarsi di agibilità redatta dal tecnico e/o di un piano della sicurezza.
SCIA per eventi pubblici
I privati possono richiedere l’autorizzazione?
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