Il caso
Un commerciante non produttore agricolo desidera vendere pane fresco appena sfornato durante il mercato settimanale del Comune. Si pone la domanda se sia possibile vendere il pane direttamente “al pezzo” oppure se la vendita debba essere effettuata esclusivamente “al chilo” e solo in confezioni.
La soluzione operativa
La vendita del pane fresco in contesti come i mercati settimanali è regolata da specifiche disposizioni normative che devono essere rigorosamente rispettate.
Abilitazione alla vendita su aree pubbliche. Il commerciante deve essere abilitato alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e titolare di un posteggio, in conformità alle normative locali che regolano il commercio in area mercato.
Obblighi relativi alla vendita del pane. La Legge n. 580/1967, all’articolo 23, stabilisce che il pane non può essere venduto “a collo” (cioè al pezzo), ma deve essere pesato al momento della vendita. Questo obbligo garantisce la trasparenza nei confronti del consumatore riguardo al prezzo e alla quantità acquistata.
Esposizione e separazione dei prodotti. L’articolo 17 della stessa legge prevede che, nei locali di vendita o nei banchi del mercato, i vari tipi di pane devono essere esposti in scomparti o recipienti separati. Ogni scomparto deve riportare un cartellino con l’indicazione del tipo di pane e il relativo prezzo.
Conclusioni
Il commerciante può vendere il pane fresco al mercato settimanale solo rispettando le seguenti condizioni:
– Essere abilitato alla vendita su aree pubbliche.
– Pesare il pane al momento della vendita, senza venderlo “a collo”.
– Garantire che ogni tipo di pane sia esposto separatamente e accompagnato da un cartellino che indichi il tipo e il prezzo.
Il rispetto di queste disposizioni è essenziale per operare in conformità alla normativa e garantire la tutela dei consumatori.
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